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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.14. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.14.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.