Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis.
(Cessione di crediti)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Tutti I crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».
«14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».