stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.026. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.026.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020 non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza»;
   c) al comma 5, dopo le parole: «6 maggio 2003», sono inserite le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».

  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.