Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Acquisto semplificato di beni o servizi innovativi)
1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
« b-bis) per affidamenti di importo inferiore a 350.000 euro per le forniture di beni o servizi innovativi, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.».