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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.014. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.014.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rivalutazione beni d'impresa)

  1. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».