Dopo il comma 5, è inserita il seguente:
5-bis. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.