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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.39. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.39.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire le parole: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi con le seguenti: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza;
   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:
   a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.