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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.19. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.19.

  Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, sostituire le parole: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019;
   b) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
    1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;
    2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
    3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
    4) quanto a 1.305 milioni di ero, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
    7) quanto a 813 milioni di euro, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.