Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: venti per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;
b) al comma 5, lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;
c) al comma 5, lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento;
d) al comma 6, le parole: mille euro sono sostituite dalle seguenti: duemila euro e le parole: duemila euro sono sostituite dalle seguenti: quattromila euro;
e) al comma 15, le parole: valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 sono sostituite dalle seguenti: valutati in 12.384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6.192 milioni di euro tramite il rinvio dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al 1o gennaio 2021.