Sostituirlo il seguente:
Art. 25.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)
1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di euro 1.500,00 mensili.