stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.032. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
25.032.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.
  2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficia economico.