Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)
1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.