Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento europeo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei per l'annualità 2019/2020, viene innalzato, in fase di rendicontazione, alla percentuale massima del 60 per cento delle spese sostenute per realizzare il progetto, fino all'occorrenza del contributo massimo ritenuto ammissibile dalle autorità competenti.