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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.18. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
24.18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, sostituire le parole: 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021;
   b) all'articolo 265 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.