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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.021. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
24.021.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)

  1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10 per cento della propria dotazione organica.
  2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10 per cento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30 per cento, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un massimo di 7 giorni.
  5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50 per cento di quella in godimento.
  6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
  7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.