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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.055. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.055.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato, nell'arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
  4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
  5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.