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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.051. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.051.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle società concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.