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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.010. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.010.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque maniera e a qualunque titolo anche in fiere, mostre, mercati nonché gli spettacoli con uno più animali selvatici anche se riprodotti in cattività. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono vietati la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.
  2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce e regola con proprio decreto il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, il transito transfrontaliero, la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici nonché il sostegno alle attività circensi senza animali e agli spettacoli viaggianti senza animali che assumono risorse umane impiegate da attività circensi con animali e spettacoli viaggianti con animali nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
  3. A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del Titolo IX-bis del codice penale.

  Conseguentemente, all'articolo 183, comma 12, dopo le parole: e 10, aggiungere le seguenti: e 11-bis.