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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.01. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
23.01.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)

  1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
  2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, la costituzione in giudizio del condominio ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.
  3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.
  4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.
  5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
  6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole «far transitare» sono sostituite dalle parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
  7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.