Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «Art. 2197-ter.1» con il seguente:
Art. 2197-ter.1
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito Italiano, n. 15 della Marina militare e n. 5 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.