Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) In deroga all'articolo 894, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie, si applica il comma 1, articolo 210, dello stesso decreto legislativo.
a-ter) Ai medici e alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie militari, si applica l'articolo 1654, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.