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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.5. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
21.5.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
   0a) all'articolo 704 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trecentosessantacinque giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».
   0b) all'articolo 2204-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate a partire dal 2010 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704 comma 1-bis, entro trecentosessantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».