Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « Art. 2204-ter» comma 1, con il seguente:
Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma del personale in ferma prefissata)
1. Il personale militare di complemento e i volontari in ferma prefissata il cui congedo è previsto negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere ammessi, su richiesta degli interessati e nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di un anno.