Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
6-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle ulteriori misure di favore previste, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
6-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 6-bis.
6-quinquies. All'onere recato dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione, per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.