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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.16. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
2.16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni e le province autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di COVID-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'attuazione dei commi 1, 2, inserire le seguenti: 2-bis.