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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.08. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
2.08.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale.
   Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori.
   Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico.
   Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.».
   b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.».