All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.