Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. Al comma 1, le parole: «3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «9 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale».
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.