Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Al fine di garantire la mobilità dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte, il Ministero dell'interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri.