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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.03. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
14.03.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8.300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24.900 milioni per l'anno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.