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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.64. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
1.64.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nei periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.