Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da SARS-COV-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
6-ter. Ai fini del comma 6-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'istituto Superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.
6-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 6-bis e 6-ter, le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.