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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela dei medici di Medicina Generale)

  1. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati come dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
  2. I dispositivi di protezione individuale sono forniti dalle Aziende Sanitarie/Regioni o Province Autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifiche azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.
  3. Tale articolo non comporta spese in aumento a carico del bilancio dello Stato in considerazione di somme definite da precedenti finanziarie sia per le componenti di aumento contrattuale sia per le dotazioni strumentali e accantonate dalle Regioni.