Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)
1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali.».