Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.