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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 81.11. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
81.11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
   «7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
   7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».

ident. 81.1.81.10.81.2.