Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. Il comma 102, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente: «102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, l'esonero è riconosciuto senza alcun limite di età dei neo assunti, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.»
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7:
a) all'alinea, dopo le parole 78, inserire la seguente: 81-bis;
b) sostituire la lettera b), con la seguente: b) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante la soppressione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.