Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis.
(Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per infortunio)
1. Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.»