Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) La salvaguardia del presente articolo si estende anche ai casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove tale motivazione non è direttamente imputabile al lavoratore dipendente, ma è connessa alla regole comportamentali introdotte per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19.