Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui le imprese abbiano utilizzato interamente i periodi di cassa integrazione o assegno ordinario fruibili entro il 31 agosto 2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020.