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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.013. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
80.013.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  2. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali.