Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i Ministeri competenti autorizzano le necessarie variazioni di bilancio delle casse di previdenza obbligatorie al fine della concessione di finanziamenti agevolati agli iscritti.