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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.010. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
78.010.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Indennità erogate dalle casse previdenziali private)

  1. Le indennità erogate dalle casse previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di sostenere i relativi iscritti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono soggette a tassazione o ritenuta d'acconto.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2020.