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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 76.4. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
76.4.

  Riformularlo come segue:

Art. 76.
(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

  1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del coronavirus per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
   2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza».