Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 devono, comunque, essere impiegati nell'esercizio di lavori socialmente utili ai fini della situazione di emergenza, come individuati dall'autorità competente. Il rifiuto comporta la decadenza dal beneficio».