Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Ampliamento della competenza per il rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita)
1. Fino al termine dell'emergenza, sono organi abilitati a certificare la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita di cui all'articolo 26, commi 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale che i medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992.