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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.74. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
72.74.

  Apportare le seguenti modifiche:
    1) Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano utilizzato interamente il congedo di cui al medesimo comma e che non hanno usufruito interamente del congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono usufruire della parte residua di detto congedo con le modalità di cui al medesimo comma, entro il 31 luglio 2020, per i figli di età non superiore a 12 anni, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020».
    2) Alla lettera c) dopo le parole: «al comma 8» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1,» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;
    3) dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) al comma 10, dopo le parole: «commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 790.