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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.55. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
72.55.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche) per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori la detraibilità per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese sostenute e documentate, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio, in deroga all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente, in deroga all'articolo 15, comma e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  3-ter. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, per il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie e ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati.
  3-quater. All'onere recato dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.