stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.18. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
72.18.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consenta al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterarle per una sola volta nell'arco del quadriennio.
   In questo caso, al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento per la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore.
   Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. È prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino al 30 settembre 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;
   b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.769 milioni di euro»;
   c) al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, le parole “in alternativa alla prestazione di cui al comma 1” sono soppresse.».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.