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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.12. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
72.12.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
   b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
   a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto»;
   a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
   a-quater) al comma 6, le parole: «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2020»;
   c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1,766 milioni di euro»;
   d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.

  Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.029,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 352,3 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.